Art. 11 - ORGANI DI SEZIONE
1. Sono organi della Sezione:
a) Assemblea di Sezione;
b) Presidente di Sezione;
c) Commissario di Sezione;
d) Comitato di Sezione;
e) Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione.
2. Qualsiasi carica, incarico o funzione previsto dallo Statuto e dai Regolamenti e' attribuito esclusivamente a persone che abbiano la qualita' di socio adulto della Sezione, sono svolte a titolo gratuito e decadono con la perdita di tale qualita'.
3. Le sedute del Comitato di Sezione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica.
4. Le dimissioni del/della Presidente di Sezione o della maggioranza dei componenti del Comitato di Sezione comportano la decadenza dell'intero Comitato di Sezione e dei dirigenti da questo nominati. Il Presidente di Sezione, o in caso di suo inadempimento il Collegio dei Revisori dei Conti, e' tenuto alla convocazione dell'Assemblea di Sezione per le nuove elezioni, non oltre sessanta giorni dalla verificata decadenza.
5. Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsiasi altro motivo, si procede a nuove elezioni di essa alla prima Assemblea di Sezione.
6. Quando pero' negli organi elettivi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il/la Presidente di Sezione e' tenuto/a a convocare l'Assemblea di Sezione per l'elezione dei nuovi membri nel termine di sessanta giorni.
7. I nuovi eletti in base al presente articolo durano in carica fino alla scadenza del triennio di gestione del Comitato di Sezione.
8. Ogni carica, incarico e funzione previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione sono a titolo gratuito e hanno la durata di tre anni.
9. E' ammessa la rieleggibilita'.
Art. 12 - ASSEMBLEA DI SEZIONE
1. L’Assemblea di Sezione e' l’organo decisionale della Sezione.
2. All'Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola tutti i soci.
3. L'Assemblea di Sezione delibera con il voto dei soci che hanno raggiunto la maggiore eta'.
4. L'Assemblea di Sezione, in ogni convocazione, e' valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.
5. I soci debbono intervenire personalmente ovvero e' loro facolta' delegare esclusivamente altro socio della Sezione.
6. I soci che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze previste.
7. Ogni socio non puo' essere portatore di piu' di una delega.
8. L’Assemblea di Sezione:
a) elegge il Presidente di Sezione, il Commissario di Sezione, il Comitato ed il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione;
b) assume le deliberazioni concernenti lo Statuto ed il Regolamento di Sezione;
c) approva la relazione sulle attivita' svolte ed il bilancio consuntivo di Sezione;
d) delibera sull'entita' della quota annuale da richiedere ai soci;
e) approva il Progetto di Sezione e i suoi aggiornamenti, delibera sugli obiettivi annuali e adotta il bilancio preventivo ad essi collegato;
f) elegge i delegati all'Assemblea del CNGEI;
g) approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del CNGEI;
h) delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Sezione o che vengano sollevate dai soci.
9. L’Assemblea di Sezione e' convocata in sessione ordinaria ogni anno almeno trenta giorni prima dell’Assemblea del CNGEI, con lettera del Presidente di Sezione inviata almeno quindici giorni prima e contenente l’ordine del giorno.
10. L’Assemblea Straordinaria di Sezione e' convocata dal Presidente di Sezione anche su richiesta del Comitato di Sezione o di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. La richiesta deve contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente di Sezione, l’Assemblea Straordinaria di Sezione potra' essere convocata dai richiedenti.
11. Per la convocazione della assemblea di Sezione, sia ordinaria che straordinaria, potranno essere previste dai Regolamenti CNGEI ulteriori forme di pubblicita' oltre alla posta ordinaria.
Art. 13 - PRESIDENTE DI SEZIONE
1. Il/la Presidente di Sezione, eletto/a dall'Assemblea di Sezione, e' il legale rappresentante della Sezione.
2. Il Presidente di Sezione:
a) convoca l’Assemblea di Sezione;
b) convoca e presiede il Comitato di Sezione;
c) nomina, su proposta del Commissario di Sezione e su designazione del Comitato di Sezione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione e gli eventuali responsabili di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione approvato dall’Assemblea;
d) nomina inoltre, su designazione del Comitato di Sezione, il Tesoriere;
e) Instaura e mantiene i rapporti con le autorita', con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali anche richiedendo il rilascio del Codice Fiscale per la Sezione;
f) ha la firma su tutti gli atti esterni;
g) propone al Presidente del CNGEI, sentito il Comitato di Sezione, la concessione delle distinzioni di benemerenza, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla Sezione;
h) vigila e controlla tutti gli Organi della Sezione;
i) e' membro della Consulta Regionale del CNGEI.
3. Il Presidente di Sezione svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dal Regolamento del CNGEI e dal Regolamento di Sezione se esistente.
4. Il Presidente di Sezione puo' delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Comitato.
5. In caso di assenza o di impedimento il Presidente di Sezione viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Commissario di Sezione.
6. Il Presidente di Sezione risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione che puo' deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.
Art. 14 - COMMISSARIO DI SEZIONE
1. Il/la Commissario di Sezione, eletto/a dall'Assemblea di Sezione, e' responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout e depositario delle tradizioni della Sezione.
2. Il Commissario di Sezione:
a) ha la direzione metodologica della Sezione;
b) sostituisce il Presidente di Sezione in caso di sua assenza o impedimento nelle funzioni non delegate;
c) cura l’attuazione delle deliberazioni degli Organismi collegiali e del Comitato di Sezione;
d) propone al Comitato di Sezione, per la designazione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
e) nomina inoltre, su proposta dei Capi Gruppo, i Capi e i Vice Capi Unita';
f) e' membro della Consulta Regionale.
3. Il Commissario di Sezione svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dal Regolamento del CNGEI e dal Regolamento di Sezione se esistente.
4. Il Commissario di Sezione risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione che puo' deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.
Art. 15 - IL COMITATO DI SEZIONE
1. Il Comitato di Sezione e' l’organo che applica le decisioni assembleari.
2. Esso e' composto dal/dalla Commissario di Sezione e dal/dalla Presidente di Sezione, che lo presiede e da un numero dispari di Consiglieri, eletti dall’Assemblea di Sezione, in ragione del numero dei soci iscritti e precisamente: n° 3 consiglieri se il numero degli iscritti non supera 200; n° 5 consiglieri se il numero dei soci e' compreso tra 201 e 300; n° 7 consiglieri se il numero degli iscritti eccede 300. Tutti i componenti del Comitato di Sezione hanno in esso diritto di voto.
3. Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno diritto di assistere i Revisori dei Conti, e, se nominato, il Vice Commissario di Sezione. Il Presidente di Sezione puo' invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell’ordine del giorno.
4. Il Comitato di Sezione amministra e coordina tutte le attivita' della Sezione. A tal fine:
a) designa il Tesoriere scegliendolo tra i consiglieri;
b) su proposta del Commissario di Sezione designa al Presidente di Sezione per la nomina il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
c) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei soci ed eventualmente delega il Commissario di Sezione, con facolta' di delegare i Capi Gruppo, all'accoglimento di quelle dei soci giovani;
d) esamina e delibera l’accoglimento delle richieste di ammissione dei sostenitori;
e) stabilisce i termini per il rinnovo delle iscrizioni, in armonia con quanto disposto dal Consiglio Nazionale del CNGEI;
f) mantiene aggiornato il libro dei Soci;
g) predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea di Sezione;
h) predispone inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all’Assemblea di Sezione;
i) redige il Progetto di Sezione e le sue modifiche da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Sezione;
j) organizza le attivita' necessarie e cura la raccolta e l'invio delle informazioni per la elaborazione del bilancio sociale del CNGEI nazionale, seguendo il Regolamento e le indicazioni del Consiglio Nazionale del CNGEI;
k) decide l’Ordine del Giorno dell’Assemblea di Sezione;
l) puo' redigere un Regolamento di Sezione e le sue modifiche;
m) cura l’invio in Sede centrale, e per conoscenza al Commissario Regionale del CNGEI, dei Verbali delle Assemblee di Sezione relativi all’avvenuta presentazione delle relazioni, dei programmi e dei bilanci consuntivo e preventivo e l’esito del voto sugli stessi, i rinnovi delle cariche e i nomi dei delegati all’Assemblea Nazionale del CNGEI.
n) cura l’invio al Commissario Regionale del CNGEI del Progetto di Sezione e le sue modifiche.
Art. 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI SEZIONE
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione e' composto da un/una Presidente, due membri effettivi e un membro supplente eletti dalla Assemblea di Sezione.
2. Il\la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione e' il socio che ha ricevuto piu' voti in Assemblea di Sezione.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione esercita il controllo della gestione contabile della Sezione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso che, per qualche motivo, venga a decadere l’intero Comitato di Sezione ed e' chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita funzioni di controllo amministrativo e sull’applicazione corretta di leggi, Statuto di Sezione e Regolamenti dell’amministrazione finanziaria della Sezione. Esso, in particolare, controlla se i mezzi finanziari sono stati erogati per gli scopi statutari della Sezione e vigila sull’andamento delle operazioni di tesoreria con verifiche periodiche.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' tenuto a presentare una relazione scritta all’Assemblea di Sezione contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.
7. I Revisori dei Conti di Sezione sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona.
8. L’incarico di Revisore dei Conti di Sezione e' incompatibile con ogni altro incarico nell’ambito della Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all'Assemblea Nazionale.
9. Esso svolge inoltre tutte le funzioni previste dal Regolamento del CNGEI e dal Regolamento di Sezione se esistente.